Dal 1 luglio farmacie e parafarmacie italiane potranno vendere farmaci Senza Obbligo di Prescrizione attraverso i propri siti di e-commerce. Si parte da luglio ma potranno farlo soltanto le farmacie e gli esercizi autorizzati.
Le farmacie che si vorranno cimentare in questa attività dovranno presentare domanda alla Regione di competenza (secondo le modalità previste dal d.lgs 17/2014) e fornire i principali dati tecnici del sito sul quale verranno venduti i farmaci on line.
Tutti i siti che verranno autorizzati dovranno esporre sulle proprie pagine il logo europeo che ne attesta l'autorizzazione. Il logo europeo sarà protetto da un sistema di criptaggio i cui requisiti tecnici sono stati lasciati alle scelte dei singoli Stati.
Nel decreto legislativo 17/2014 di cui riportiamo un estratto in seguito, con cui l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria, inoltre, è prevista anche la pubblicazione sul sito del ministero della salute dei link ai siti di tutte le farmacie italiane autorizzate all’e-commerce.
Secondo lo stesso decreto vanno osservate alcune regole:
- valgono i divieti al 3×2 e alle fidelity card che già si applicano nel mondo reale;
- il sito web della farmacia e il sito logistico dal quale vengono smistati gli ordini devono coincidere. Questo significa che l’Otc e il Sop può essere spedito solo dalla farmacia specificata sul sito web e non può essere spedito direttamente da nessun altro luogo (ad es. dal magazzino del distributore).
Estratto del d. l. 17/2014: normativa sulla vendita di farmaci on line
Art. 112-quater (Vendita on line da parte di farmacie e esercizi
commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). - 1. E'
vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con
obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo
di prescrizione mediante i servizi della societa' dell'informazione,
quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n 317, e successive
modificazioni, e' consentita alle condizioni specificate nel presente
titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati
dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita'
competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle
province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle
seguenti condizioni:
a) comunicazione all'autorita' competente per il territorio in
cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono
essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito
logistico;
2) data d'inizio dell'attivita' di vendita a distanza al
pubblico di medicinali mediante i servizi della societa'
dell'informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le
informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro
trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui
al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di
medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dell'autorita' competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su
ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio
commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un
collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o
esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera
c).
6. In conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione
europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo
nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che
sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o
esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita
medicinali al pubblico a distanza. Tale logo e' chiaramente visibile
nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in
conformita' al comma 3.
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla
vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della
societa' dell'informazione, ivi incluse le informazioni sulle
possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne
le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la
relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalita' del logo comune;
c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al
comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei
medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione e
l'indirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali
forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della societa'
dell'informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento
ipertestuale verso il sito web di cui all'articolo 85-quater,
paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza
pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con l'Unione
delle Camere di commercio, al fine di assicurare l'identificazione
dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di
farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, e' effettuato nel
rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di
distribuzione.";

